ART.50 – A livello comunale, provinciale, regionale e nazionale vieneeletto il Collegio dei Revisori dei Conti con la funzione di verifica delle contabilità e di tutti gli atti amministrativi. I Revisori vengono eletti ogni cinque anni dai rispettivi Congressi. Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti.