ART. 35 – Presso le Sedi Comunali è Costituito il Movimento Femminile formato da tutte le socie titolari e coadiuvanti regolarmente iscritte presso la Sede.
Il Comitato Femminile è composto da tre a cinque membri ed è eletto ogni cinque anni. Elegge nel suo seno la delegata comunale.

ART. 36 – Le Delegate Comunali provvedono ogni cinque anni alla elezioen della Delegata Provinciale e del Comitato Provinciale composto da dieci membri. Il Comitato Provinciale elegge nel suo ambito la Giunta composta da tre elementi.

ART. 37 – Le delegate Provinciali provvedono ogni cinque anni alla elezione della Delegata regionale che ha funzione di coordinamento.

ART. 38 – Le delegate Provinciali provvedono ogni cinque anni alla elezione della Delegata Nazionale del Comitato Nazionale composto da dieci membri. Il Comitato Nazionale elegge nel suo ambito la Giunta Nazionale composta da cinque membri.