ART. 43 – Presso la Sede Comunale è costituito il movimento dei pensionati formato da tutti i pensionati iscritti presso la Sede.
Il Comitato Comunale è composto da tre a cinque membri ed è eletto ogni cinque anni. Elegge nel suo seno il Delegato Comunale.

ART. 44 – I Delegati Comunali provvedono ogni cinque anni all’elezione del Delegato Provinciale e del Comitato Provinciale composto da tre a nove membri.

ART. 45 – I Delegati Provinciali provvedono ogni cinque anni all’elezione del delegato Regionale con funzioni di coordinatore.

ART. 46 – I Delegati Provinciali provvedono ogni cinque anni all’elezione del Delegato Nazionale composto da dieci membri. Il Comitato Nazionale del movimento elegge nel suo ambito la Giunta Nazionale composta da cinque membri.