ART. 14 – La Sede Comprensoriale o di zona è istituita dalla provincia in rapporto alle esigenze sociali, economiche, urbanistiche ed organizzative.
Gli organi delle sedi comprensoriali sono il Collegio e la Presidenza.

ART. 15 – Il Comitato Comprensoriale è composto dai presidenti delle sedi comunali o da un loro delegato dei movimenti femminili, giovanili, e dei pensionati, nominati dai rispettivi consigli provinciali.
Fanno inoltre parte del Comitato a titolo consultivo, i Consiglieri provinciali e nazionali residenti nel comprensorio. Il Comitato dura in carica cinque anni e si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità, a richiesta della Presidenza Provinciale o di almeno i 3/5 dei componenti il Comitato Comprensoriale.
La Presidenza Comprensoriale viene eletta nel suo ambito ed è composta dal Presidente, dal Segretario Amministrativo e da altri cinque membri, ciascuno dei quali segue una delle realtà territoriali maggiormente rappresentativa.

ART. 16 – Il conferimento di particolari autonomie operative al comitato comprensoriale sarà deciso dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Provinciale competente.